Sospensione attività Istituzione scolastica - IIS P.Sraffa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazione che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;  

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020,n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica;

 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020, contenente “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;

 

CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede cheLe amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le amministrazioni, considerato che  - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”;

CONSIDERATO il DPCM 11 marzo 2020 e l’interpretazione ancor più restrittiva in esso adottata nel merito dell’apertura delle scuole per prevenire la diffusione del contagio;

VISTA la nota del Dirigente del’’USR- Uff. VI -AT CR- R.U. 0000868 del 17 marzo 2020;

CONSIDERATO vigente l’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n.18;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020;

CONSIDERATA L’Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE”, di cui al punto 5. Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente.;

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche alla determina prot n.3586 del 17/03/2020, con la quale è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA ;

VISTO il D.L .25 marzo 2020;

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la necessità della presenza fisica giornaliera del personale ata nei locali dell’istituto;

RAVVISANDO l’esigenza, per motivi seri di “prevenzione del contagio”, di sospendere gli spostamenti del personale dal proprio domicilio per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici;

DISPONE

 

  1. Dal 26 marzo 2020 al 03 aprile 2020 compreso, la chiusura della Sede centrale, con divieto di accesso per tutto il personale e per gli utenti;

  2. Tutto il personale resta comunque a disposizione dell'Amministrazione;

  3. Si assicura l’operatività degli Uffici con modalità di lavoro agile;

  4. Per indifferibili ed urgenti motivi di comprovata necessità, sottoposti alla Valutazione del Dirigente scolastico, dipendenti anche da pratiche amministrativi e contabili non effettuabili in Smart working, è possibile un giorno a settimana di straordinaria e limitata apertura della Sede centrale, con la presenza del contingente minimo di personale ATA, secondo la necessità, e la presenza eventuale del Dsga e del Dirigente scolastico, per una fascia oraria massima dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

  5. Le presenti disposizioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento

 

RENDE NOTO CHE

L’Ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica cris011009@istruzione.it. ; cris011009@pec.istruzione.it

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola

www.sraffacrema.gov.it

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Roberta Di Paolantonio

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

 

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-Determina+chiusura+sede+Sraffa+25+marzo+2020+ok (1).pdf